Criteri per la valutazione negli scrutini finali

Criteri per la valutazione negli scrutini finali

Gli studenti per essere ammessi allo scrutinio finale devono avere frequentato un monte ore pari ai tre quarti delle ore curricolari (cfr. art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122 e la Cicolare Ministeriale 20/2011).

Sono ammesse deroghe per casi eccezionali (cfr. DPR 122/2009), inerenti ad assenze documentate e continuative per:

- gravi motivi di salute

- motivi socio familiari “a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati” (cfr. C.M. 26/2013).

“IL MANCATO CONSEGUIMENTO DEL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA, COMPRENSIVO DELLE DEROGHE RICONOSCIUTE, COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE E LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO”.

Nell’ambito dei criteri valutativi della scuola, ogni Consiglio di classe valuterà in modo autonomo in sede di scrutinio sulla base del percorso svolto durante l’anno scolastico.

Nel caso in cui si raggiunga da parte di uno studente la sufficienza in tutte le materie, il Cdc procederà alla promozione; nel caso in cui si rilevi invece il non conseguimento dei livelli minimi di preparazione in una o più materie, si procederà alla sospensione del giudizio. Tenendo presente che la sospensione del giudizio è subordinata alla possibilità che lo studente ha di recuperare le lacune entro i mesi estivi (valutazione che spetta al Cdc con opportuna motivazione), si indicano i seguenti criteri di massima cui i Consigli di classe si attengono per procedere alla sospensione del giudizio (come deliberato dal Collegio Docenti del 12 maggio 2023):

 - fino a tre insufficienze non gravi;

- fino a tre insufficienze di cui anche una o due gravi, nel caso in cui il Consiglio di Classe ritenga che lo studente possa recuperarle nel corso dell'estate.

Nella valutazione delle insufficienze peseranno la presenza di materie di indirizzo e eventuali debiti non recuperati.

Se il Cdc ritiene che lo studente o per la gravità o per la diffusione delle insufficienze non sia in grado di recuperare le lacune entro i mesi estivi procederà alla non ammissione all’anno scolastico successivo (con opportuna motivazione).