Riconoscimento del periodo di studio all'estero
Regolamento Programmi di Mobilità Studentesca
(approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 21/09/2022; gli allegati si trovano alla pagina Regolamenti)
Art.1 - Premessa
La normativa scolastica italiana rende possibile il riconoscimento degli studi effettuati all'estero.
In particolare segnaliamo il Testo Unico sulla scuola n. 297/94, art. 192 (che consente l’iscrizione di giovani provenienti da un corso all’estero senza perdere l’anno, previa un’eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di classe), la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 181 del 17/3/97 (che sottolinea il valore dell’esperienza di studio all’estero e prevede che il Consiglio di classe acquisisca dalla scuola straniera i risultati degli studi compiuti all’estero) e la CM 236/99 (che disciplina l’attribuzione dei crediti scolastici al rientro nella scuola di appartenenza).
Il CdC ha il compito di analizzare i punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente e dà indicazioni su attività da svolgere durante il soggiorno all’estero. Ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza di studio all’estero, considerandola nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza, attribuendole il credito previsto e facendone oggetto di valutazione anche all’Esame di Stato.
Lo studente e la famiglia di origine hanno il compito di tenere contatti periodici con la scuola, informandosi ed informando, garantendo un’attiva collaborazione anche per quanto riguarda la raccolta della documentazione di frequenza della scuola estera.
I compagni di classe traggono vantaggio dalla comunicazione periodica con lo studente in mobilità, in quanto possono sviluppare la pratica linguistica e scoprire nuove realtà scolastiche e non solo. Inoltre, possono condividere eventuali lavori svolti a distanza, anche utilizzando le nuove tecnologie. Lo studente in mobilità è una risorsa per tutta la comunità scolastica.
Pertanto, sulla base della normativa in vigore, il Collegio dei docenti fornisce le seguenti indicazioni ai singoli Cdc, al fine di consentire la proficua prosecuzione del curriculum scolastico agli studenti che hanno scelto di trascorrere un periodo di studio all’estero, e al fine di uniformare il trattamento degli stessi all’interno dell’istituto:
Art.2 - Durata del periodo di mobilità studentesca
1. Il periodo di mobilità studentesca internazionale può avere durata fino a un intero anno scolastico.
2. Lo studente deve assicurare la frequenza attiva di una scuola, pubblica o privata, nel Paese della mobilità e, al termine del programma, deve fornire documentazione ufficiale relativamente alla frequenza delle lezioni, ai programmi effettivamente svolti e al livello di apprendimento raggiunto.
Art.3 - Scelta dell’ente/dell’agenzia/dell’organizzazione e del Paese in cui svolgere il programma di mobilità
1. L’organizzazione del soggiorno all’estero durante l’anno scolastico può avvenire:
- tramite agenzie specializzate, molte delle quali offrono anche borse di studio in base al reddito e/o alle prestazioni scolastiche;
- tramite bandi di concorso di enti pubblici e privati;
- tramite organizzazione personale.
2. Una volta ottenuta la conferma della meta finale, lo studente deve darne comunicazione alla segreteria della scuola italiana.
3. Il tipo di scuola estera scelta deve corrispondere il più possibile alla tipologia del proprio indirizzo di studi. Lo studente, una volta abbinato ad una scuola ed affidato ad un tutor locale, sceglierà il piano di studi più affine al proprio curricolo, pur nella consapevolezza delle diversità, anche notevoli, dei vari sistemi scolastici.
Art.4 - Preparazione all’esperienza di mobilità: procedure
1. L’anno scolastico che può essere trascorso all’estero è, di norma, il quarto.
2. Il soggiorno deve essere programmato con dovuto anticipo: se lo studente ha valutazioni insufficienti in una o più materie, il Consiglio di Classe ha il diritto di far presente le difficoltà di recupero che l'alunno incontrerebbe al suo rientro e può anche esprimere parere negativo, che resta, comunque, non vincolante. In ogni caso, se lo studente non è promosso alla classe successiva è vivamente sconsigliato a frequentare l’anno all’estero.
3. Nel caso in cui lo studente abbia il giudizio sospeso, è tenuto a sostenere le prove di recupero a settembre prima della partenza.
4. Nel corso dell’anno scolastico che precede la partenza (solitamente terzo anno), lo studente è tenuto a comunicare verbalmente al docente coordinatore di classe o, al referente per la mobilità studentesca l'intenzione di frequentare tutto il quarto anno (o un periodo più breve) in un Paese estero.
5. A seguito della comunicazione, la scuola consegna alla famiglia dello studente il modulo per la richiesta scritta di partecipazione al programma di mobilità studentesca (allegato 1). Esso va compilato e consegnato in segreteria entro e non oltre il 23 dicembre.
6. Non appena l’alunno riceve dall’organizzazione/associazione/ente o altro la comunicazione ufficiale di conferma di partecipazione ad un progetto di mobilità internazionale, la famiglia provvede ad informarne ufficialmente la scuola italiana, compilando l’apposito modulo di conferma di partecipazione ad un programma di mobilità studentesca internazionale (allegato 3) e consegnandolo in segreteria entro e non oltre il 30 aprile.
7. Il coordinatore compila, dopo aver consultato i docenti del CdC, il modulo di presentazione dell’allievo, da inviare all’associazione che si occupa dell’organizzazione (allegato 2).
8. Il CdC, sulla base del profitto dello studente e delle attitudini personali emerse durante il percorso di studio, esprime, entro i consigli di classe di maggio, parere positivo, con riserva o, eventualmente, anche negativo, ma comunque non vincolante.
9. Il Coordinatore di classe ha il compito di:
- tenere i contatti con lo studente all’estero e favorire lo scambio di informazioni periodiche;
- effettuare con lo studente scambi di informazioni sulle esperienze culturali e sui momenti significativi della vita di classe e sull’esperienza che sta vivendo all’estero,
- informare lo studente circa la pianificazione attuata dal Consiglio di Classe per la sua riammissione;
- archiviare e conservare tutti gli scambi di informazioni reciproche.
10. Il Coordinatore invita il CdC ad individuare i contenuti disciplinari irrinunciabili per l’ammissione alla classe successiva, relativi al periodo che lo studente frequenterà all’estero. Si deve trattare di un percorso essenziale, focalizzato sui nuclei fondamentali propedeutici alla classe successiva e utili per poter frequentare l’anno scolastico, non su tutti i contenuti previsti dalla programmazione predisposta per l’intera classe.
11. I contenuti disciplinari vengono comunicati a dicembre dal Coordinatore a mezzo e-mail alla Segreteria Didattica che provvederà ad inviarli alla famiglia.
Art.5 - Durante il soggiorno-studio: compiti dello studente
1. Durante il soggiorno di mobilità all’estero lo studente:
- cerca, nei limiti di compatibilità con i ritmi di lavoro richiesti dalla scuola ospitante, di tenersi informato (per es. tramite il registro elettronico) sullo svolgimento della programmazione relativa alle discipline non studiate all’estero, pianificando momenti di studio individuale;
- si tiene regolarmente in contatto con il Coordinatore;
- tiene memoria, attraverso gli strumenti che ritiene più opportuni e agevoli, dell’esperienza in corso.
Art.6 - Mobilità studentesca annuale o ridotta: verifica e valutazione
Al rientro, lo studente:
- consegna il prima possibile alla segreteria didattica la documentazione ufficiale rilasciata dalla scuola estera (certificato e/o giudizio di frequenza, eventuali certificazioni linguistiche e/o attestati, elenco dei contenuti delle discipline seguite, relazioni dei docenti della scuola estera, valutazioni ottenute nelle discipline frequentate, possibilmente con legenda ecc.).
- presenta una Relazione sul periodo di mobilità, seguendo il modello suggerito (vd. Allegato 4), che costituirà un elemento di valutazione in fase di colloquio.
- Nella prima settimana di settembre si svolgeranno le prove integrative, che prevedono:
- una prova scritta di matematica per il Liceo Scientifico e per l’opzione Scienze applicate
- prove scritte e orali delle lingue non studiate all’estero per il Liceo linguistico
- un colloquio sui nuclei fondamentali delle singole discipline per tutti gli indirizzi.
Nello scrutinio di settembre il Consiglio di Classe, presa visione dei risultati delle prove di accertamento, formula una valutazione complessiva che terrà conto dei risultati delle prove integrative e della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti. La valutazione determina il credito scolastico (vd. Art. 7) che verrà comunicato alla famiglia tramite la Segreteria didattica, prima dell’inizio del nuovo a.s. Inoltre, vi sarà la pubblicazione all’albo della scuola. Se le prove scritte e/o il colloquio evidenziano un livello di preparazione che non raggiunge gli obiettivi minimi previsti per l’ammissione all’anno scolastico successivo, lo studente verrà ammesso col credito minimo previsto all’interno della fascia in cui si colloca la media dei voti.
Nel caso in cui lo studente o in una prova scritta o nel colloquio di settembre dimostri una preparazione gravemente e/o diffusamente lacunosa, che non gli consentirebbe di seguire proficuamente il lavoro in classe, sarà sottoposto a ulteriori accertamenti (attraverso specifiche verifiche scritte o orali) volti ad appurare l’avvenuto possesso dei contenuti essenziali ritenuti propedeutici alla classe quinta e, già a suo tempo (vd. Art. 4), comunicati allo studente e alla sua famiglia (vd. Art. 4); la valutazione, positiva o negativa che sia, di tali prove costituirà a pieno titolo un elemento di valutazione del quinto anno.
Non è prevista l’organizzazione di corsi di recupero finalizzati alla preparazione delle suddette prove da parte della scuola.
Art.7 - Credito scolastico
Per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di Classe tiene conto:
- delle valutazioni / dei giudizi finali della scuola estera, debitamente convertiti nel sistema valutativo italiano;
- della qualità delle prove.
Art.8 - Mobilità studentesca con rientro entro la fine del primo trimestre o ad anno scolastico in corso
1. La procedura rimane invariata nel contenuto rispetto a quanto sopra esposto per quanto riguarda la fase che precede la partenza e la permanenza all’estero.
2. Se la permanenza all’estero si svolge nel corso della prima parte dell’anno scolastico, al rientro lo studente viene reinserito nella sua classe e i docenti potranno sottoporlo a verifiche scritte o orali, con l’obiettivo di verificare l’acquisizione dei contenuti essenziali del trimestre. Nello scrutinio finale lo studente è valutato in base ai risultati del pentamestre.
3. Se l’esperienza si svolge nel pentamestre, si fa riferimento alla procedura seguita per gli studenti con programma annuale.
Art.9 - Rientro anticipato di alunni in mobilità internazionale individuale
1. A seguito di situazioni di emergenza particolarmente gravi (guerre, pandemie, catastrofi naturali), potrebbe accadere che gli studenti debbano terminare anticipatamente i loro programmi all’estero, organizzando il proprio rientro. La Nota prot. 843 del 10 aprile 2013 (in particolare il punto “B. Esperienze di studio o formazione all’estero degli alunni italiani”) fornisce indicazioni operative finalizzate a risolvere eventuali problematiche, adattandole alla specificità della situazione e al quadro generale delle azioni da attuare in caso di emergenza.
2. Nel momento in cui l’esperienza all’estero viene conclusa anticipatamente, il CdC:
- analizza la documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dall’alunno;
- riconosce e valuta le competenze acquisite durante l’esperienza all’estero, valorizzandone i punti di forza;
- definisce un “piano di apprendimento individualizzato” che accompagni e faciliti il rientro nella classe di appartenenza e che venga concordato dopo opportune interazioni tra il DS, la famiglia e lo studente.