Criteri per l'attribuzione del voto di condotta

Criteri per l'attribuzione del voto di condotta

Il voto di condotta, espresso in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce all’insieme dei comportamenti tenuti dall’allievo nel periodo di permanenza nella sede scolastica e durante le attività di carattere formativo esterne (lezioni itineranti, viaggi d’istruzione, ecc.).

Come previsto all’art. 2 dal decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169", “la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi” e “La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.”La votazione insufficiente può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità e, di norma, non sarà riferita ad un singolo episodio; infatti, considerata la valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il voto dovrà scaturire da un giudizio complessivo sugli atteggiamenti dello studente nell’intero anno scolastico, dando rilevo e considerazione anche agli eventuali progressi ed ai miglioramenti realizzati.

L’attività svolta nell’ambito dei PCTO, come previsto dall'art. 57 comma 18 Legge 145/2018, sarà oggetto di valutazione nell’ambito della condotta. A tal fine i tutor assegnati a ciascuna classe dovranno compilare una scheda di valutazione per ogni studente che sarà presentata al consiglio di classe per formulare il voto di condotta definitivo.

Il voto di condotta concorre alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale.

Si enunciano qui di seguito gli indicatori relativi all’attribuzione del voto di condotta:

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

- attiva, disponibile e propositiva in tutti gli ambiti dell’attività didattica

- adeguata, ma non sempre necessariamente attiva e propositiva

- nel complesso passiva e/o con elementi di disturbo

- assente con frequenti o costanti elementi di disturbo

COMPORTAMENTO

- educato, responsabile e rispettoso nei confronti di tutte le componenti della scuola e dell’ambiente

- corretto e complessivamente adeguato

- non sempre responsabile e rispettoso

- non corretto né rispettoso

RISPETTO DELLE CONSEGNE E DELLE REGOLE

- rispetto puntuale delle regole, degli ambienti, delle consegne e delle scadenze

- rispetto delle regole ed esecuzione delle consegne non sempre puntuale

- rispetto discontinuo

- mancati rispetto ed esecuzione in molteplici occasioni

FREQUENZA

- assidua

- regolare

- irregolare (anche con frequenti entrate in ritardo e/o uscite anticipate)

- molto irregolare (anche con frequenti entrate in ritardo e/o uscite anticipate)

 Ai fini di chiarire il rapporto tra comportamenti scorretti, sanzioni disciplinari e attribuzione del voto in condotta si precisa quanto segue (vd. anche il Regolamento di disciplina allegato):

a) Per una valutazione corrispondente al 10 o al 9 è necessario che l’alunno non abbia ricevuto alcuna sanzione disciplinare. Quindi una nota disciplinare (scritta nel registro), anche senza convocazione dei genitori, esclude automaticamente dalla fascia dei voti 9/10; se rimane un caso isolato e se per il resto il comportamento risulta irreprensibile può non escludere dal voto 9.

b) I richiami verbali, soprattutto se ripetuti, contribuiscono a determinare un quadro generale di scarso rispetto delle regole di comportamento. In linea di massima l’alunno che ha ricevuto diversi richiami verbali verrà attribuito un voto in condotta non superiore a 8.

c) Verrà prestata attenzione al numero degli ingressi in ritardo alla prima ora di lezione (non giustificati da disservizi dei mezzi di trasporto) come all’ingresso in ritardo in aula alla fine dell’intervallo.

d) Due o tre ammonizioni scritte nel registro, con o senza convocazione dei genitori, comportano l’attribuzione del voto 7.

e) Una sola sospensione superiore a due giorni e inferiore a cinque giorni, purché sia seguita da dimostrazione di recupero comportamentale, può ancora permettere l’accesso al voto 7.

f) Quattro o più ammonizioni scritte sul registro o una sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni comportano l’attribuzione del voto 6.

g) Sanzioni che comportino l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, se non sono seguite da una chiara dimostrazione di recupero, escludono dalla sufficienza in condotta.

h) Per poter attribuire il voto di 5 è necessario essere in presenza di sanzioni gravi (oltre i quindici giorni) o ripetute.

i) Lo studente è tenuto a giustificare un’assenza, un ritardo o una uscita anticipata entro tre giorni; se non viene presentata giustificazione entro tale tempo, lo studente verrà ammonito sul registro di classe e l’ammonizione scritta equivale a una nota disciplinare. La giustificazione dovrà essere presentata anche quando uno studente esce anticipatamente dalla scuola accompagnato da un genitore.

 Fascia dei voti 10/9: si attribuiscono tali valutazioni a studenti che abbiano tenuto comportamenti lodevoli e ineccepibili sotto ogni profilo: ad esempio, ottima qualità della partecipazione, disponibilità nei confronti di docenti e compagni, assunzioni di responsabilità (compresa l’attività di tutor), assiduità della frequenza, rispetto consapevole delle regole, ecc. Per l’attribuzione del voto 10 è necessaria l’unanimità.

Voto 8: è attribuito per comportamenti generalmente buoni e corretti che prevedono il rispetto delle regole e delle consegne, una frequenza regolare, una partecipazione al dialogo educativo adeguata anche se non sempre attiva e propositiva; lo studente può aver ricevuto qualche richiamo verbale e al massimo una isolata nota disciplinare.

Voto 7: è attribuito per comportamenti non sempre corretti durante le attività d’istituto, per una partecipazione passiva o con elementi di disturbo,con rilievi e richiami, verbali e scritti, da parte dei docenti e per una frequenza non sempre regolare (ad esempio frequenti ritardi e/o uscite anticipate).

Voto 6: è attribuito con le stesse motivazioni del voto 7, ma con particolari aggravanti, compreso l’alto numero di assenze e/o di ritardi, presenza di almeno quattro note disciplinari o di sospensioni.

Voto 5: è attribuito in presenza di comprovati fatti e comportamenti di particolare gravità e sospensione oltre i quindici giorni.

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del decreto legge dell’1 settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, l’attribuzione di una valutazione inferiore a 6 (quindi insufficiente) in sede di scrutinio finale comporta automaticamente la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame di stato conclusivo del ciclo di studi.